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Specializzazione e lungimiranza per i professionisti del foro

Della Corte: tutelare il patrimonio si può
La docente Link punta sul Trust prematrimoniale

Aumentano i casi di divorzio in tutta Europa ed aumentano, di conseguenza, i timori non solo degli ormai ex coniugi ma anche di quanti si apprestano invece a contrarre il vincolo in presenza di patrimoni da tutelare.
Ecco allora che l’avvocato matrimonialista, nella società contemporanea, deve avere conoscenza approfondita non solo del diritto delle persone ma anche dei contratti e di tutti quegli strumenti negoziali suscettibili di condurre ad una composizione stragiudiziale delle liti.
Se cioè in Europa il divorzio già si identifica con lo scioglimento di una società (con la firma di veri e propri contratti tra i futuri coniugi, aventi ad oggetto interessi economici ed assegnazioni patrimoniali), in Italia si assiste ad una “patrimonializzazione del diritto di famiglia”.
Sarebbe aprioristico considerare la famiglia avulsa dalle dinamiche dell’impresa (si pensi all’impresa familiare o a società di capitali su base familiare): all’avvocato matrimonialista sono sempre più richieste consulenze e forme di tutela capaci di incidere sugli assetti della famiglia nella fase patologica.
“Il fallimento della famiglia offre, oggi, l’ingresso a nuovi strumenti di composizione delle controversie”, spiega allora la professionista del foro Maria Rosaria Della Corte, professore dell’università Link ed associato dello studio legale capitolino Gassani, uno dei più noti a livello nazionale nell’ambito del diritto di famiglia e minorile.
“Sia in ordine allo scioglimento di comunione e società familiari, sia in ordine alle destinazione di beni immobili ed a forme atipiche di tutela del coniuge più debole o dei figli minori – continua l’avvocato – non può revocarsi in dubbio che l’utilizzo del trust (rectius: cd family trust) nell’ambito di vicende separative consensuali e di divorzio corrisponda a reali esigenze di tutela del coniuge o del figlio non realizzabili altrimenti. Alla famiglia in crisi occorrono soluzioni che regolamentino tutti gli interessi coinvolti, dall’assegno all’affidamento dei figli, alla proprietà e disponibilità dei beni immobili. Pertanto, io stessa ho ritenuto di suggerire, in più d’una separazione, l’istituzione di un trust”.
Il caso di scuola è quello di un coniuge che non intenda privarsi da subito della casa coniugale, o altro immobile in favore del figlio minorenne né concederlo in usufrutto all’altro coniuge, tuttavia
intenda obbligarsi a trasferire detto figlio abbia raggiunto un traguardo negli studi.
Orbene un tale obbligo, seppur coercibile giuridicamente, perché contenuto in un verbale ritualmente omologato, non potrebbe impedire che, al momento del verificarsi della condizione, il bene sia stato già aggredito dai creditori del signor O. Con la istituzione di trust, invece, contenuto nel verbale di separazione ovvero da realizzarsi immediatamente dopo l’omologa, il cespite immobiliare può rimanere nella titolarità del disponente (non più nella sua disponibilità, è il caso dell’applicazione della legge anglosassone che consente di differire l’effetto traslativo della proprietà all’ingresso del figlio nel mondo lavorativo), rendendo però quel bene segregato e pertanto insensibile alle vicende degli eventuali creditori del disponente.
L’interesse perseguito dal trust è meritevole di tutela quindi lecito ed ammesso dal nostro ordinamento e lo scopo finale consisterà nella tutela del soggetto debole (il minore) nell’ambito di una separazione.
Ciò comporta un’attenuazione dell’acrimonia esistente nelle lunghe battaglie giudiziarie ed i diritti della persona appaiono egregiamente tutelati.
“Le lungaggini delle procedure giudiziali e la magistratura sovente non specializzata – conclude Maria Rosaria Della Corte – mi consentono di poter affermare che le vittorie vere si conquistano fuori dalle aule di tribunale.
Ancora più interessante l’uso del trust in caso di coppie di fatto laddove non è consentito l’uso del fondo patrimoniale mentre il trust appare come una valida soluzione alle esigenze di tutela di queste famiglie che non sono ancora integralmente tutelate dal norme”.

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