Competenze legali

Le aree di competenza

Separazioni
Strumento attraverso il quale moglie e marito, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.

Separazione consensuale o separazione giudiziale
La procedura per la separazione consensuale è particolarmente agevole ed è lo strumento attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi. La separazione consensuale non è quindi possibile in mancanza di un accordo tra i coniugi che investa ciascuna questione (diritti sul patrimonio, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale) ed acquista efficacia con un provvedimento emesso dal Tribunale, l'omologa (in pratica il Tribunale si limita a validare, controllare e dichiarare efficaci le condizioni determinate dai coniugi congiuntamente).
Si ricorre alla separazione giudiziale, invece, in caso di gravi disaccordi tra i coniugi per motivi economici o di affidamento dei figli e può essere richiesta anche da uno solo dei coniugi. In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè l'accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del matrimonio. Nel caso in cui l'addebito sia riconosciuto dal giudice a carico di uno dei coniugi, questi non ha diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori.

Come avviene il processo di separazione
La prima udienza del giudizio prevede la comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del tribunale ed avviene con le stesse modalità della separazione consensuale. Anche per il caso di separazione giudiziale, il presidente del tribunale può, in questa fase, adottare i provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e della prole. Successivamente, il procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario ed il provvedimento emesso a conclusione ha la forma di sentenza. È pure riconosciuta la possibilità di dichiarare immediatamente la separazione tra i coniugi, con sentenza non definitiva già in conseguenza alla prima udienza, in modo da poter poi proseguire il procedimento per decidere solo gli aspetti controversi riguardanti i figli e gli aspetti economici e patrimoniali. Ciò permette di poter richiedere il divorzio anche prima dell'emissione della sentenza definitiva che statuisce e disciplina i rapporti tra marito e moglie. Qualora si inizi una separazione giudiziale questa, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale. Non può invece accadere il contrario, e deve avviarsi una nuova procedura.
Le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli, mediante presentazione al Tribunale ordinario di un ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 710 c.p.c. con cui si chiede la modifica delle statuizioni rese dal giudice della separazione ( o anche del divorzio) per fatti sopravvenuti che dovranno essere provati nel corso della procedura.
Divorzi
Il divorzio è il definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale, pronunciato con sentenza da parte del Tribunale competente.

Il divorzio scioglie definitivamente il vincolo matrimoniale e deve essere pronunciato dal Tribunale competente con sentenza.
In caso di matrimonio concordatario (ossia quando il matrimonio è stato celebrato in Chiesa e poi regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune), si parla più propriamente di “cessazione degli effetti civili” del matrimonio stesso; per sciogliere gli effetti religiosi di esso occorrerà richiedere l’annullamento al Tribunale Ecclesiastico e poi alla Sacra Rota.

Casi di divorzio
Prima di pronunciare la sentenza di divorzio, il Tribunale deve sempre tentare la riconciliazione tra i coniugi e sincerarsi che la frattura sia definitiva e non possa ricostruirsi in alcun modo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi (art.1 Legge 898/1970).
Oltre a ciò, il Giudice deve controllare la sussistenza di almeno uno dei presupposti tassativamente previsti dalla legge. In estrema sintesi, i casi di divorzio sono i seguenti:
1. i coniugi sono separati legalmente e, al tempo della presentazione della domanda di divorzio, lo stato di separazione dura ininterrottamente da almeno 3 anni (tale termine di 3 anni decorre dal giorno della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione)
2. uno dei coniugi è stato condannato con sentenza definitiva all’ergastolo o a una pena superiore a 15 anni di reclusione, oppure è stato condannato per incesto, delitti contro la libertà sessuale, prostituzione, omicidio volontario o tentato di un figlio, tentato omicidio del coniuge, lesioni aggravate, maltrattamenti, ecc.
3. uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del vincolo matrimoniale o ha contratto all’estero un nuovo matrimonio
4. il matrimonio non è stato consumato
5. è stato dichiarato in giudizio il mutamento di sesso di uno dei coniugi

Divorzio giudiziale
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere richiesto da uno dei coniugi anche contro o senza la volontà dell’altro.
Il procedimento contenzioso (per la mancanza di accordo dei coniugi) si svolge innanzi al Presidente del Tribunale del luogo in cui il secondo coniuge ha la propria residenza o il proprio domicilio; nel caso in cui il secondo coniuge sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda di divorzio si presenta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del coniuge richiedente.
Nel ricorso si deve aver cura di indicare l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.
Ciascun coniuge deve essere assistito da proprio difensore.
All’esito della prima udienza, il Presidente del Tribunale accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita ed emana un’ordinanza con i provvedimenti temporanei e urgenti necessari per regolamentare gli aspetti patrimoniali e che interessano i figli nella pendenza del procedimento.
Il procedimento prosegue poi come un processo ordinario, con la fissazione di altre udienze.
Se il procedimento comporta una lunga fase istruttoria, vale a dire un lungo periodo di acquisizione delle prove (testimoni, perizie, ecc.), il Tribunale emana una sentenza provvisoria, che intanto consenta ai coniugi di riottenere lo stato libero.

Divorzio a domanda congiunta
Il divorzio può anche essere chiesto dai due coniugi congiuntamente, i quali tramite i loro difensori avranno raggiunto le condizioni di divorzio che soddisfino entrambi e che riguardino l’eventuale assegno divorzile al coniuge più debole, i provvedimenti in riferimento ai figli, se ancora minorenni, il loro mantenimento e tutti gli altri accordi di natura patrimoniale.
Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale in camera di consiglio.
A tale udienza il Tribunale tenta la conciliazione e accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, poi prosegue nella verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio ed emette la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale (o di cessazione degli effetti civili, in caso di matrimonio concordatario).
L’iter del divorzio a domanda congiunta è quindi più veloce e si traduce in una sola udienza dinanzi al Collegio e la sentenza di divorzio che sarà emessa viene trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile per l’annotazione nel Registro dello Stato Civile del luogo in cui fu trascritto il matrimonio.

Effetti del divorzio
La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti:
1. lo scioglimento del vincolo civile del matrimonio concordatario
2. la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio dopo il matrimonio (ma può mantenerlo se ne fa espressa richiesta e il Giudice riconosce la sussistenza di un interesse della donna o dei figli meritevole di tutela)
3. il coniuge economicamente più debole potrà godere di un assegno divorzile, fin quando non sarà in grado di sostentarsi da solo e di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio; detto assegno sarà commisurato alle sostanze economiche dell’altro coniuge ed alla durata del matrimonio
4. viene decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà
5. i figli minorenni vengono affidati a uno dei coniugi, con obbligo per l’altro di versare un assegno di mantenimento della prole, o a entrambi congiuntamente (cd. “affidamento condiviso”), nel rispetto di quanto previsto anche dagli artt. da 337-bis a 337-octies cod. civ. (così come introdotti dal D.Lgs. 154/2013 in materia di filiazione)
6. ciascun coniuge perde i diritti successori nei confronti dell’altro, salva la possibilità di chiedere un assegno alimentare a carico della eredità se ve ne siano i presupposti
7. se la sentenza di divorzio aveva a suo tempo riconosciuto a un coniuge il diritto all’assegno di mantenimento, tale coniuge ha diritto anche alla pensione di riversibilità dell’ex coniuge defunto (o a una sua quota), a condizione che nel frattempo il coniuge superstite non si sia risposato
In ogni caso, se uno dei coniugi matura il diritto al trattamento di fine rapporto, prima che sia pronunciata la sentenza di divorzio, l’altro coniuge ha diritto a una parte di tale importo.
Modifiche
All’esito delle procedure di separazione e di divorzio, può accadere che vi siano mutamenti della vita dei coniugi, siano esse riferite alle condizioni di affidamento dei minori, siano esse riferite al miglioramento o al peggioramento delle condizioni economiche di una delle due parti.

Modifiche alle condizioni della separazione e del divorzio
All’esito delle procedure di separazione e di divorzio, può accadere che vi siano mutamenti della vita dei coniugi, siano esse riferite alle condizioni di affidamento dei minori, siano esse riferite al miglioramento o al peggioramento delle condizioni economiche di una delle due parti.
Vi sono cioè delle situazioni nelle quali la legge consente alle parti di rivolgersi nuovamente al Tribunale ordinario per chiedere con un ricorso ai sensi dell’art 710 c.p.c., la modifica dei provvedimenti resi al momento della separazione o del divorzio.
Nell’ambito del diritto di famiglia, infatti, la legge riconosce che i provvedimenti non sono mai definitivi e che quindi possono essere modificati nel tempo.
Ne sono esempi, il coniuge che va a convivere con un’altra persona ovvero si risposa, il marito o la moglie che perdono il lavoro o, viceversa, che ottengono un lavoro migliore che giustifica la richiesta di una modifica dell’assegno di mantenimento o divorzile a favore dell’altro coniuge.
Può accadere ancora che uno dei due genitori, per motivi di lavoro o per ricostruirsi una nuova vita, debba trasferirsi altrove e quindi modificare la propria residenza e quella dei figli minori.
In questi casi, se non vi è il consenso dell’atro genitore, il genitore collocatario dei figli dovrà rivolgersi al Tribunale affinchè decida nell’interesse morale e materiale dei figli minori quale sia la soluzione preferibile per il minore e che gli arrechi minor pregiudizio.
Affidamento figli
Lo Studio Legale Della Corte si occupa di affidamento dei minori attraverso un team di psicologi clinici e avvocati, specializzati in diritto minorile e diritto di famiglia.

Assistenza legale per affidamento condiviso
Per i figli minorenni, l’ordinamento giuridico prevede l’istituto dell’affido condiviso dei minori, a decorrere dalla Legge 54/2006, fino a giungere alla recentissima Legge 28 dicembre 2013 n. 154, entrata in vigore il 7 febbraio 2014, che stabilisce quale principio fondamentale, l’affidamento condiviso del minori ad entrambi i genitori, con pari responsabilità genitoriale.
Cade l’arcaico concetto di “potestà genitoriale” e si valorizza il significato vero dell’essere genitori, la responsabilità genitoriale, denominazione presente da tempo in ambito europeo, e che definisce meglio i contenuti dell’impegno genitoriale, non più da considerare come una “potestà” sul figlio minore, ma come un’assunzione di responsabilità da parte di entrambi i genitori paritariamente ne confronti del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
È riconosciuto il diritto del minore «che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, […] di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano» ed anche questo è un principio che i tribunali dovrebbero osservare con più attenzione.

Diritti e doveri nell'affidamento
L’affidamento condiviso prevede pari responsabilità genitoriali, con riguardo alla crescita, educazione e mantenimento della prole e stabilisce altresì, con la legge ultima, che i genitori nell’educazione dei figli debbano rispettare le inclinazioni naturali dei minori medesimi ed assecondarle, nel rispetto supremo dell’interesse morale e materiale dei figli.
La legge prevede, altresì, il controllo di legittimità del giudice della separazione su tutto ciò che riguarda i minori, così da impedire che scelte sbagliate o miopi dei genitori possano ricadere sui figli.
Inoltre, i genitori devono prendere di comune accordo le decisioni di maggior rilievo per la vita dei figli, indirizzo scolastico, problemi di salute, il cambiamento della residenza del minore.
La legge prevede che i figli affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori devono continuare ad avere rapporti significativi con entrambi ed a trascorrere buona parte del loro tempo anche col genitore che si allontana da casa, per lo più il padre.
Regime patrimoniale di famiglia
Il Regime Patrimoniale di Famiglia è l'insieme delle norme del codice civile che disciplinano i criteri di distribuzione tra i coniugi della ricchezza acquisita durante il matrimonio.

La legge disciplina i seguenti regimi patrimoniali:
Comunione legale, separazione dei beni, fondo patrimoniale e comunione convenzionale.
Coppie di fatto
La volontà di non contrarre matrimonio è frutto di una scelta personale o indotta da precedenti situazioni personali “istituzionalizzate”, quali il matrimonio.
La “coppia di fatto”, affinché si possa definire tale, deve avere i requisiti della stabilità e della comunanza di vita e di affetti, di conseguenza, ci si chiede se e come si possano tutelare i diritti nascenti da una convivenza di fatto e con quali strumenti.
Attualmente, mancando in Italia una legge che disciplini la convivenza, l’unica forma di tutela si esplica attraverso lo strumento del “contratto di convivenza” con cui possono essere tutelati alcuni dei diritti storicamente negati alle coppie di fatto.
Il “contratto di convivenza” dovrà essere creato avvalendosi della consulenza dell’avvocato specializzato in diritto di famiglia ed offre alla coppia la possibilità di stabilire una serie di diritti tra cui: il diritto di abitazione, il diritto di versare mensilmente al convivente una somma di denaro, di essere assistiti dal convivente in caso di malattia, di conferirgli dei diritti successori per testamento.
Tutela dei minori in controversie fra genitori
Occorre una tutela maggiore dei figli minori, uniche vere vittime della separazione e l’avvocato matrimonialista Mariarosaria Della Corte, in virtù della specifica materia che è chiamato a trattare, dovrà indicare al proprio cliente il comportamento più consono da tenere nella tutela dell’interesse supremo del minore a perseguire o a ritrovare l’equilibrio psico-fisico che viene messo a dura prova nella separazione.
Il minore dovrà subire meno pregiudizio possibile dalla separazione dei genitori, pertanto, l’avvocato matrimonialista opportunamente dovrà consigliare ai coniugi innanzitutto un percorso di mediazione familiare, volto a ricondurre il conflitto entro i limiti e a far recuperare ai coniugi separandi una presa di coscienza diversa.
La separazione non vuol dire “guerra eterna contro l’ex o la ex”, ma dovrà tendere alla ricerca di un nuovo equilibrio del nucleo familiare che si divide e che avrà una nuova configurazione.
Non si può pensare, ed in ciò consiste l’obiettivo principale del miglior avvocato matrimonialista, che la separazione giudiziale possa dare inizio ad una guerra tra coniugi senza che ciò possa sconvolgere l’equilibrio dei figli minorenni o maggiorenni che siano.
Non si può prescindere dal perseguimento dell’interesse del minore quando si pensa al nuovo equilibrio che i coniugi dovranno cercare dopo la separazione.
Consulenza legale affido minori
Lo Studio Legale Mariarosa Della Corte di Roma si occupa di affido minori con un team di avvocati specialisti in diritto minorile e diritto di famiglia.

Assistenza legale per affidamento condiviso
Per i figli minorenni, l’ordinamento giuridico prevede l’istituto dell’affido condiviso dei minori, a decorrere dalla Legge 54/2006, fino a giungere alla recentissima Legge 154/2013, entrata in vigore il 7 febbraio 2014, con si stabilisce quale principio fondamentale, l’affidamento condiviso del minori ad entrambi i genitori.

Diritti e doveri affidamento
L’affidamento condiviso prevede pari responsabilità genitoriali, con riguardo alla crescita, educazione e mantenimento della prole e stabilisce altresì, con la legge ultima, che i genitori nell’educazione dei figli debbano rispettare le inclinazioni naturali dei minori medesimi ed assecondarle, nel rispetto supremo dell’interesse morale e materiale dei figli.
La legge prevede altresì, il controllo di legittimità del giudice della separazione su tutto ciò che riguarda i minori, così da impedire che scelte sbagliate o miopi dei genitori possano ricadere sui figli.
Inoltre, i genitori devono prendere di comune accordo le decisioni di maggior rilievo per la vita dei figli, indirizzo scolastico, problemi di salute etc.
Decadenza della potestà - Figli naturali e legittimi
Lo studio dell’Avvocato Della Corte, nell'ambito del diritto di famiglia, segnala un'importante modifica alla giurisprudenza relativa alla posizione legale di figli naturali e figli legittimi.
La recente legge 219 del 2012 ha modificato la normativa civile circa la filiazione naturale, eliminando le distinzioni rimaste tra status di figlio legittimo e status di figlio naturale.
La norma ha riconosciuto, tra l’altro, ai figli naturali un vincolo di parentela con tutti i parenti e non solo con i genitori: questa fa sì che, in caso di morte dei genitori, il figlio possa essere affidato ai nonni e non dato in adozione come accade oggi.
Inoltre la parificazione ha conseguenze anche ai fini ereditari.
Dal 7 febbraio entra in vigore il D.lgs 154/2013 (in attuazione della delega contenuta all’art. 2 della legge 219/2012) e che rappresenta la più radicale riforma dalla legge 151/1975.
Si introduce il concetto di “responsabilità genitoriale” che sostituisce l’obsoleto termine “potestà genitoriale”, sancisce il diritto dei nonni ed avere rapporti significativi coi nipoti.
Diritto
Da poco è stato approvato il D.L 93/2013 convertito in legge 15 ottobre 2013 n. 119, ovvero le norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori, che hanno modificato alcune norme del codice penale e segnatamente l’art 61 c.p. sulle aggravanti, l’art 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi), l’art 609 ter c.p., sulle circostanze aggravanti, l’art 609-decies c.p., comunicazioni al Tribunale per i Minorenni e l’art 612 bis c.p. rubricato Atti persecutori.
La linea comune a tutti questi articoli concerne l’aggravante e l’inasprimento di pene e condotte punite ove il reato si consumi in danno del coniuge e/o convivente, in danno di donna in gravidanza o in danno o alla presenza di minore.
La nuova legge stabilisce un aumento di pena ”se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici” (art 612-bis c.p.), i termini per proporre querela passano a sei mesi ed infine è previsto che la remissione di querela non sia possibili se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nel tempo.
Si procede d’ufficio se il fatto viene commesso nei confronti di minore o di persona con disabilità.
Violenza intrafamiliare
La violenza intrafamiliare è il comportamento abusante di uno o entrambi i soggetti in una relazione di coppia, quali il matrimonio e la coabitazione e si estrinseca in molte forme, quali gli abusi sessuali, l’aggressione fisica, le minacce di aggressione, l’intimidazione, il controllo, lo stalking, la violenza psicologica, la trascuratezza e la privazione economica.
La violenza domestica vede come spiacevoli protagonisti soprattutto donne e bambini, come tristemente testimoniato anche dagli innumerevoli episodi di cronaca.
Tali comportamenti possono costituire reato e la legislazione prevede pene specifiche a seconda della loro gravità nell'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime.
A tal proposito, ricordiamo che con l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha compiuto un passo storico nel contrasto della violenza di genere.
Il decreto, infatti, mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni dei maltrattamenti in famiglia, della violenza sessuale e degli atti persecutori (stalking).
Stalking e mobbing familiare
Lo Studio Legale Della Corte, coadiuvato da uno staff di validi professionisti come avvocati associati, psicologi e mediatori è da sempre impegnato in prima linea per difendere e tutelare i diritti fondamentali della persona in caso di abusi o violenze.
Mariarosa Della Corte a Roma offre la consulenza legale di un avvocato per stalking.

Consulenza legale stalking
Nel caso di stalking il bene giuridico tutelato è la persona, la sua libertà morale, la sua salute; che la condotta persecutoria dello stalker mette in pericolo creando panico, terrore e isolamento nella vittima.
Gli elementi costitutivi del reato sono le minacce e molestie reiterate e seriali.
Il nostro team di lavoro, cioè la consulenza specifica di un avvocato per stalking, garantisce un aiuto competente e attivo per arginare legalmente il suddetto reato che in alcuni casi sfocia in atteggiamenti di violenza fisica vera e propria.

Legislazione Italiana sul reato di stalking
In Italia lo stalking è diventato un reato con la legge n. 38 del 2009 che sancisce, finalmente, la pericolosità di questo tipo di atti persecutori e molestie, anche verbali.
Le donne, soprattutto, vengono seguite, pedinate, sommerse da sms e mail, molestate con approcci di ogni genere.
Le vittime di questi atti persecutori non riescono più a lavorare, ad avere una normale vita sociale, giungendo a subire gravi danni materiali, psicologici e anche fisici; e in molti casi, come tristemente documentato dalla cronaca nera, anche la morte.
Per questo lo Studio Legale Mariarosa dalla Corte mette al servizio della sua clientela e di chi ha subito questo reato un valido team di professionisti, compreso di un avvocato specialista per lo stalking.